IL REDDITO DI EMERGENZA 2021
Presentazione domande di REM
Il REM deve essere richiesto all’INPS entro il termine del 30 aprile 2021 presentando domanda esclusivamente online. Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda (ISEE ordinario oppure ISEE corrente).
Requisiti per accedere al beneficio REM
il REM 2021 è riconosciuto a due fattispecie di potenziali beneficiari.
Per quanto riguarda la prima fattispecie (comma 1 dell’articolo 12) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) il Reddito di Emergenza spetta a nuclei familiari in possesso congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda;
- il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 euro (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- ISEE, attestato da DSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
- Nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito alcuna delle indennità Covid previste per l’anno 2021 dal DL “Sostegni” n. 41/2021 a favore degli stagionali del turismo e di altri settori, dei lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori a tempo determinato del turismo.
- Nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile.
- Nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
- Nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie (comma 2 dell’articolo 12), il Reddito di Emergenza spetta a coloro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASPI e DIS-COLL unitamente a tutti i seguenti requisiti:
- Nel nucleo familiare è presente almeno un componente che ha terminato di fruire tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASPI o DIS-COLL e che si trova nelle seguenti condizioni:
- a) residente in Italia al momento di presentazione della domanda.
- b) non ha percepito alcuna delle indennità Covid previste per l’anno 2021 dal DL “Sostegni” n. 41/2021 a favore degli stagionali del turismo e di altri settori, dei lavoratori dello spettacolo, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori a tempo determinato del turismo.
- c) non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di alcuna pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
- d) non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
- Il valore dell’Indicatore ISEE è non superiore ad euro 30.000.
- Nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
Se hai i requisiti di cui sopra non ti resta che prenotare un appuntamento per presentare la Tua Domanda REM all’INPS.